La legge sarda sui beni culturali: cosa è previsto per le biblioteche.

Settembre 26, 2007 on 7:58 pm | In Biblioteche | 1 Comment

Vorrei riportare gli articoli presenti nella Legge regionale 20 settembre 2006 n. 14 dove si citano esplicitamente le biblioteche. Si tratta di un copia e incolla che ovviamente non può sostituire una lettura d’insieme della legge.
Ho sottolineato alcuni passaggi che per me hanno particolare importanza.

Finalità e oggetto
"La legge disciplina l’esercizio delle funzioni programmatorie e amministrative relative […] alle biblioteche"

Funzioni e compiti della Regione

"promuove azioni e accordi diretti all’integrazione sociale e multiculturale e allo sviluppo delle collezioni bibliografiche e documentarie e di servizi bibliotecari rivolti alle fasce di utenti svantaggiati"

"La Regione e gli enti locali, nei rispettivi ambiti di competenza, possono stipulare, anche mediante la partecipazione finanziaria agli oneri di gestione, convenzioni o accordi con soggetti pubblici e privati titolari di istituti della cultura o di raccolte museali o bibliografiche e documentarie di riconosciuto interesse culturale, qualora la rilevanza del patrimonio o dei servizi sia tale da concorrere allo sviluppo del sistema regionale"

Funzioni e compiti delle province
"programmano e coordinano, con il concorso dei comuni, lo sviluppo dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura del territorio provinciale e istituiscono i sistemi museali e bibliotecari provinciali, cui aderiscono gli istituti, i luoghi della cultura e i sistemi del territorio"

"Le province erogano annualmente contributi propri e regionali agli istituti e ai luoghi della cultura di ente locale e d’interesse locale e ai sistemi museali e bibliotecari operanti nell’ambito provinciale sulla base dei criteri indicati nel Piano regionale di cui all’articolo 7. In particolare erogano ai comuni singoli o associati del proprio territorio contributi per:
a) la costituzione, il funzionamento e l’incremento delle biblioteche e degli archivi storici di ente locale;
b) la gestione dei servizi relativi a musei, parchi archeologici, ecomusei, biblioteche e archivi storici; "

Funzioni e compiti dei comuni
"integrazione degli istituti e dei luoghi della cultura di loro titolarità o loro affidati, nei sistemi museali e bibliotecari"

Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura

"La Regione, in coerenza con le finalità e i principi della presente legge e con gli indirizzi del Piano regionale di sviluppo, elabora il Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, di seguito denominato Piano regionale, sulla base delle proposte e dei programmi degli enti locali. In sede di prima applicazione le proposte degli enti locali, elaborate dalle province d’intesa con i comuni singoli o associati, sono trasmesse alla Regione entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge; successivamente le proposte sono inserite nei programmi annuali provinciali di cui all’articolo 8. "

"Il Piano regionale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente, previo il parere obbligatorio e non vincolante della competente Commissione consiliare e nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione- enti locali ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005. Il Piano ha, di norma, durata triennale e può essere aggiornato prima della scadenza con le medesime procedure."

"Il Piano regionale contiene gli obiettivi e le priorità strategiche, nonché le relative linee di intervento;
in particolare prevede:
gli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni degli istituti e dei luoghi della cultura necessari per ottenere il riconoscimento regionale, nonché i criteri per l’istituzione di musei, parchi archeologici, ecomusei, biblioteche e archivi storici, tenuto conto delle esigenze di differenziazione e di equilibrio territoriale dell’offerta culturale, nonché di sostenibilità culturale del progetto;
le metodologie e gli standard definiti a livello nazionale e internazionale che i musei, i parchi archeologici, gli ecomusei, le biblioteche e gli archivi storici devono adottare per l’inventariazione e la catalogazione;
i requisiti professionali del personale da impiegare nei musei, nei parchi archeologici, negli ecomusei, nelle biblioteche e negli archivi storici;
gli indirizzi per la promozione e comunicazione dei sistemi museali e bibliotecari
i criteri per la valutazione di efficienza ed efficacia di utilizzo delle risorse da parte degli enti beneficiari, in conformità alle priorità strategiche e agli obiettivi stabiliti;"

Piani provinciali
"Coerentemente con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano regionale di cui all’articolo 7, d’intesa con i comuni singoli o associati e sentiti i responsabili dei musei, dei parchi archeologici, degli ecomusei, delle biblioteche e degli archivi storici di ente locale e di interesse locale del proprio territorio, la provincia approva il piano provinciale degli interventi per i beni culturali e gli istituti e i luoghi della cultura, di seguito denominato piano provinciale."

"Il piano provinciale, di norma di durata triennale, e i relativi programmi annuali di attuazione, specificano i progetti e le iniziative della provincia e dei comuni, singoli o associati, con indicazione delle relative risorse e stabiliscono, inoltre, le modalità di richiesta dell’intervento provinciale, i criteri e le priorità per la concessione, l’erogazione, la revoca dei contributi e i termini di presentazione delle richieste."

Biblioteche e archivi storici degli enti territoriali
"La biblioteca è una struttura informativa permanente, aperta al pubblico, che fornisce accesso alla conoscenza e all’informazione, accresce le proprie raccolte, le organizza e ne promuove lo sviluppo in funzione delle esigenze dei propri utenti e della crescita culturale e sociale della comunità di riferimento in una prospettiva multiculturale."

"Ai fini della presente legge sono equiparati alle biblioteche gli archivi storici, le fototeche, le fonoteche, le videoteche, le mediateche e altri centri di documentazione e informazione comunque denominati, nonché le strutture rivolte a favorire l’accesso alla conoscenza e all’informazione, ove queste possano essere funzionalmente integrate nell’organizzazione del Sistema bibliotecario della Sardegna."

"Le biblioteche hanno il compito di:
a) acquisire, aggiornare, revisionare, conservare, organizzare, mettere a disposizione informazioni e documenti su qualsiasi supporto e promuovere la lettura;
b) erogare servizi informativi e documentari, anche a sostegno della formazione continua dei cittadini;
c) organizzare i servizi e gli spazi in maniera funzionale e in relazione alle diverse fasce di utenti;
d) inventariare il materiale a qualsiasi titolo acquisito e catalogarlo secondo regole e standard nazionali e internazionali;
e) erogare servizi informativi e documentari rivolti a fasce di utenti svantaggiati, in particolare ipovedenti e non vedenti;
f) fornire assistenza agli utenti per la ricerca e l’acquisizione di informazioni e documenti;
g) promuovere e comunicare i servizi della biblioteca mediante apposita segnaletica e carte dei servizi;
h) curare il reperimento e l’organizzazione della documentazione locale al fine di valorizzare e far conoscere il patrimonio culturale della Sardegna a partire dalle proprie raccolte, anche in collaborazione con università, istituti e centri di ricerca;
i) operare in collegamento con altre biblioteche e istituti della cultura locali, nazionali e internazionali."

"Le biblioteche assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione, almeno annuale, dei dati sui propri servizi, attività e utenti."

"I servizi delle biblioteche e degli archivi storici sono gratuiti; possono essere a carico degli utenti le spese sostenute per l’erogazione di particolari servizi, aggiuntivi a quelli di base, che per loro natura, funzionamento o tipo di fornitura, comportino costi supplementari anche connessi all’utilizzazione di tecnologie."

Sistemi bibliotecari
"La Regione promuove il Sistema bibliotecario della Sardegna quale organizzazione di rete rivolta a favorire il conseguimento sul territorio regionale, a costi ottimali, degli obiettivi di acquisizione, conservazione e diffusione del patrimonio librario e documentario e la qualità dei servizi al pubblico."

"Il Sistema bibliotecario della Sardegna si ispira ai principi espressi nel manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche, adotta la cooperazione territoriale come base dello sviluppo programmato dei servizi e si articola su base territoriale. Aderiscono al Sistema bibliotecario della Sardegna, purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui all’articolo 7, le biblioteche regionali, le biblioteche di aziende o enti regionali, le biblioteche di ente e di interesse locale, i sistemi bibliotecari territoriali. Vi possono aderire, previe le opportune intese e purché provviste degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale, le biblioteche statali e le biblioteche di proprietà di soggetti pubblici e privati presenti nel territorio."

"I sistemi bibliotecari territoriali sono aggregazioni di biblioteche e costituiscono lo strumento mediante il quale gli enti locali attuano la cooperazione bibliotecaria, la valorizzazione delle risorse, la qualità e lo sviluppo dei servizi."

"I sistemi bibliotecari hanno il compito di:
a) organizzare i servizi nel territorio e il coordinamento dei programmi delle biblioteche associate, anche attraverso una loro specializzazione tematica;
b) pianificare l’incremento coordinato delle collezioni, anche attraverso forme di acquisto centralizzate, ed elaborare protocolli per la gestione delle collezioni, per la revisione e lo scarto dei documenti, per l’uniformità delle procedure amministrative;
c) attivare la catalogazione partecipata e la manutenzione del catalogo, nonché organizzare e gestire il prestito interbibliotecario favorendo la più ampia circolazione dei documenti;
d) organizzare attività coordinate di promozione della lettura e dei servizi bibliotecari;
e) svolgere attività di assistenza biblioteconomia e tecnologica alle biblioteche associate;
f) raccogliere ed elaborare annualmente le rilevazioni dei dati su servizi, attività e utenti delle biblioteche associate e trasmetterle alle province;
g) collaborare con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici del territorio incentivando in particolare l’integrazione delle biblioteche scolastiche, singole o organizzate in reti;
h) promuovere servizi bibliotecari destinati alle persone in stato di disagio integrandoli nei sistemi bibliotecari operanti nel territorio."

"I sistemi bibliotecari sono istituiti sulla base di un accordo formale di cooperazione anche tra enti o biblioteche di uno stesso ente, ovvero entrambi. Sono regolati da un atto approvato dagli enti titolari, elaborato in armonia con i principi e le finalità della presente legge; tali accordi devono prevedere:
a) l’ambito territoriale e la struttura organizzativa;
b) le funzioni del sistema;
c) la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;
d) i servizi tecnico-amministrativi comuni;
e) il personale assegnato a tali servizi;
f) le modalità di finanziamento e di riparto degli oneri.

"I sistemi bibliotecari, istituiti in aree territorialmente omogenee, sono riconosciuti dalla Regione, sentiti gli enti locali interessati. Ai sistemi bibliotecari possono aderire, purché provviste degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui all’articolo 7, biblioteche pubbliche e private, di qualsiasi natura giuridica e titolarità istituzionale, presenti nel territorio."

Osservatorio regionale delle biblioteche
"Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge è istituito l’Osservatorio regionale delle biblioteche, organismo tecnico scientifico con funzione consultiva e propositiva nei confronti della Giunta regionale riguardo alla stesura del Piano regionale di cui all’articolo 7, alla sua attuazione e alla qualità culturale e scientifica del Sistema bibliotecario della Sardegna e alla istituzione di nuove biblioteche e archivi storici."

"L’Osservatorio è istituito con decreto dell’Assessore regionale competente ed è composto da:
a) due direttori di biblioteche di ente locale e un responsabile di sistemi bibliotecari, eletti rispettivamente dai direttori delle biblioteche di ente locale e dai responsabili dei sistemi bibliotecari;
b) un rappresentante degli archivi storici di ente locale eletto dai direttori degli archivi di ente locale;
c) un rappresentante delle biblioteche e archivi ecclesiastici designato dalla Conferenza episcopale sarda;
d) quattro rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali;
e) due esperti di riconosciuta e documentata competenza in materia di biblioteche eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a uno;
f) un rappresentante dell’Associazione italiana biblioteche designato dal presidente regionale dell’associazione;
g) due rappresentanti delle associazioni datoriali e di categoria degli operatori delle biblioteche e degli archivi di ente locale da queste designati;
h) i dirigenti del Servizio beni librari dell’Assessorato regionale competente e della biblioteca regionale. Possono far parte dell’Osservatorio, previo accordo con l’ente di appartenenza, un rappresentante delle biblioteche e degli archivi statali designato dal Ministero per i beni e le attività culturali, un responsabile dei sistemi bibliotecari, se formalmente istituiti, delle due università della Sardegna da queste designato e un rappresentante delle biblioteche scolastiche designato dalla Direzione scolastica regionale.

"I membri dell’Osservatorio, alla prima seduta, eleggono il presidente. L’Osservatorio resta in carica per la durata della legislatura e si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del suo presidente. Le funzioni di segreteria dell’Osservatorio sono svolte da un funzionario dell’Assessorato regionale competente."

"Entro il mese di ottobre di ciascun anno l’Osservatorio presenta all’Assessore regionale competente la relazione annuale sullo stato del Sistema bibliotecario della Sardegna ed esprime, anche con il concorso di esperti esterni di riconosciuta competenza nazionale ed internazionale, una valutazione sull’efficienza ed efficacia di utilizzo delle risorse erogate nel precedente anno; le risultanze di tale valutazione costituiscono un elemento informativo rilevante ai fini della ripartizione, per gli anni successivi, dei finanziamenti di cui all’articolo 21."

 
Sistema informativo del patrimonio culturale
"[..] la Regione organizza, gestisce e aggiorna il catalogo regionale dei beni librari e documentali; "

"La Regione concorre con lo Stato, le altre regioni e con istituti e soggetti pubblici e privati alla definizione di metodologie comuni per la raccolta, lo scambio, l’accesso e l’elaborazione dei dati catalografici nonché per l’integrazione delle reti nel campo dei beni culturali e del paesaggio. "

Finanziamenti regionali

"La Regione persegue le finalità della presente legge attraverso interventi finanziari annuali per:
la gestione e l’incremento del Catalogo regionale dei beni librari e documentari;
la catalogazione di materiale documentario moderno ed antico;
la gestione e l’aggiornamento del sistema informativo dedicato ai beni librari;
la formazione e l’aggiornamento degli operatori delle biblioteche
e degli archivi storici;

"La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge anche attraverso trasferimenti di risorse ordinarie alle province da destinarsi, in base agli indirizzi del Piano regionale di cui all’articolo 7, per:
d) la costituzione, il funzionamento e l’incremento delle biblioteche di ente locale;
e) il funzionamento dei sistemi bibliotecari;
f) la gestione dei servizi relativi a biblioteche e archivi storici di ente locale e d’interesse locale;
g) il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private di cui al comma 1 dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979; "

"E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione."

Floppy, CD e USB in biblioteca

Settembre 19, 2007 on 9:05 pm | In Biblioteche | No Comments

Nella vostra biblioteca potete salvare i dati e portarveli a casa?
Potete scaricare i documenti sul vostro pen drive USB, o sul floppy, oppure ancora masterizzare su un CD?
Probabilmente no, ed avete quindi a disposizione un servizio internet "monco".

Se decidete di voler salvare un documento per lavorarci poi a casa, se volete leggere con calma a casa l’allegato alla vostra email, se volete portare un documento molto lungo in copisteria per poterlo stampare, solitamente non potete fare alcuna di queste cose.

Perchè spesso e volentieri non potete usare memorie esterne al computer (ovvero floppy, cd e drive USB).
Questo crea un disagio reale a moltissimi utenti, e limita fortemente le potenzialità del servizio fornito dalla biblioteca. E’ come se in biblioteca fosse possibile un uso dei computer di serie B.

Le ragioni di questa limitazione sono solitamente un misto di paura e di censura preventiva, mascherate da sicurezza informatica.
Vado quindi ad analizzare i motivi tipicamente addotti per giustificare tale limitazione:

  1. Rischio di virus trasmessi sul computer
  2. Rischio di avvio, installazione o esecuzione di programmi non consentiti o pericolosi
  3. Rischio di download di materiale pirata

Analizzando la reale portata di tali rischi, va sottolineato innanzitutto che si tratta di problemi ipotetici che devono giustificare un limitazione reale. Vediamo quali sono le possibili soluzioni a tali problemi:

  1. I virus possono infettare un pc durante la normale navigazione, o durante la lettura di un allegato di posta, ma nessuno si sognerebbe di vietare queste due attività.
    Se un antivirus è configurato correttamente, alla connessione di una memoria esterna, può controllarla automaticamente ed inibire gli eventuali virus. Oppure può entrare in funzione automaticamente all’apertura di un file pericoloso, che si trovi sul nostro floppy, cd o USB.
  2. Se il pc è configurato con boot solo da disco fisso, e l’accesso windows destinato agli utenti della biblioteca è fortemente limitato come permessi d’azione, sarà possibile impedire l’esecuzione dei file e ancor più l’installazione di nuovi programmi.
  3. Le biblioteche sono obbligate per legge a registrare l’identità di chi accede ad internet. Se un utente scarica illegalmente materiale coperto da diritto d’autore, ne è responsabile e risponde personalmente. La biblioteca ha provveduto ad avvisare l’utente di questa responsabilità, tramite la carta del servizio. Se l’utente compie l’illecito è possibile risalire a lui tramite il registro.

Concludo dicendo che spesso si usa la tecnologia secondo un orientamento rigido e proibizionista che preferisce negare un servizio invece che risolverne le problematiche.

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